Polizza per asseverazione 110%: l’assicurazione professionale per il Superbonus
Il Superbonus 110% è un aiuto concreto per tutti coloro che vogliono realizzare dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento nei propri edifici, usufruendo degli incentivi statali.
Come è ben noto, gli interventi di ristrutturazione sono sottoposti ad asseverazione da parte di tecnici e professionisti abilitati, che devono certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Per queste figure professionali, l’Ecobonus è senz’altro una possibile fonte di guadagno, ma ci sono anche dei rischi da cui bisogna tutelarsi. Agli asseveratori infatti potrebbero giungere richieste di risarcimento per danni che, involontariamente, hanno procurato ai loro clienti e al Bilancio dello Stato, nello svolgimento dell’attività di asseverazione relativa al SuperBonus 110%.
Proprio per questo motivo, una polizza per asseverazione 110 è fondamentale e in quest’articolo vi spieghiamo perché.
Ma prima di approfondire le caratteristica di una polizza per asseverazione 110, riteniamo opportuno riassumere gli aspetti principali dell’Ecobonus.
Sommario
Chi può usufruire del Superbonus 110%?
Il Superbonus può essere applicato ai lavori eseguiti da:
- Condomini;
- Singoli soggetti che possiedono privatamente l’immobile oggetto di ristrutturazione, al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale;
- Singoli soggetti che possiedono (o co-possiedono) edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, purché non costituiscano la loro attività principale;
- Gli Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP);
- Cooperative abitative a proprietà indivisa;
- Organizzazioni no profit;
- Programmi di volontariato o programmi per promuovere il benessere sociale;
- Associazioni sportive dilettantistiche.
Quali sono gli interventi inclusi nel Superbonus?
Secondo la disciplina del “Decreto Rilancio”, la detrazione si applica a specifiche migliorie ai seguenti ambiti:
- isolamento termico delle superfici esterne dell’edificio;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- interventi antisismici (sismabobus).
Gli interventi appena descritti sono definiti “principali” o “trainanti”.
Oltre a essi, possono beneficiare dell’Ecobonus anche altre opere, dette “aggiuntive” o “trainate”, se eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.
In questo caso si tratta di interventi relativi a:
- efficienza energetica;
- rimozione delle barriere architettoniche;
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ulteriori migliorie possono beneficiare dell’Ecobonus, se eseguite nell’ambito di almeno un intervento di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, ad esempio:
- installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica;
- installazione, anche successiva, di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati.
Nell’incentivo, infine, sono comprese le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto dei materiali, le perizie, le tasse e l’IVA, ma sono escluse le spese di amministrazione condominiale.
Condizioni per ottenere il Superbonus
Per usufruire dell’Ecobonus, gli interventi di isolamento termico e/o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale devono assicurare:
- il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (attraverso APE)
- o il conseguimento della classe energetica più alta, se l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe.
Sebbene la maggior parte delle organizzazioni o degli individui debbano aver sostenuto tutte le spese di ristrutturazione entro il 30 giugno 2022, il termine per i condomini e le parti comunali di edifici con 2-4 unità immobiliari si estende fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, per trarne vantaggio, entro il 30 giugno 2022 dovrà essere eseguito almeno il 60% dei lavori previsti.
Chi è e cosa fa l’asseveratore
La figura professionale dell’asseveratore esiste da tempo: parliamo di un professionista indipendente che opera nelle procedure concorsuali di ristrutturazione aziendale. Il suo compito solitamente è di attestare:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano di risanamento attuato per far fronte all’esposizione debitoria dell’impresa.
Con il “Decreto Rilancio” (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77), questa figura professionale ha assunto nuovi compiti: il rispetto dei requisiti previsti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese sostenuti devono essere asseverati da un tecnico abilitato.
In altre parole, il ruolo dell’asseveratore è fondamentale per accedere agli incentivi fiscali e sfruttare i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Si tratta quindi di una figura di garanzia, che ha un ruolo di controllo fondamentale per chi effettua i lavori soggetti al superbonus 110%, soprattutto in caso di controlli fiscali successivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione può essere effettuata:
- a conclusione dei lavori (in ogni caso, va presentata sempre a fine lavori);
- in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati.
Perché stipulare una polizza per asseverazione 110.
Una polizza per asseverazione 110 è fondamentale per i professionisti che possono rilasciare certificazioni sui requisiti tecnici circa gli interventi di risparmio energetico agevolati.
In caso di asseverazioni errate o mendaci, il tecnico danneggerebbe i richiedenti e quindi potrebbe risultare soggetto a pesanti sanzioni penali e amministrative.
Gli asseveratori sono i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, quindi architetti, ingegneri e geometri.
La polizza asseverazione 110 è obbligatoria?
Tra i vari requisiti richiesti ai professionisti tecnici impegnati nell’asseverazione di interventi ammissibili al Superbonus 110% vi è il possesso di una idonea e specifica polizza di assicurazione professionale per la responsabilità civile (RC).
Questo significa che l’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato, munito di polizza assicurativa espressamente stipulata per il Superbonus 110%.
Il professionista inoltre deve:
- dichiarare di aver stipulato una polizza per asseverazione 110 a proprio nome, esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020;
- indicare il massimale della polizza: che deve essere adeguato al numero delle asseverazioni e comunque non inferiore a 500.000€;
- allegare una copia della polizza: sia per l’asseverazione in corso d’opera, che per l’asseverazione a conclusione dei lavori.
Il tutto “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata“.
E se il tecnico ha già una RC professionale?
Questa è una delle domande che ci vengono poste più spesso, quindi riteniamo utile chiarire il concetto: i professionisti tecnici che sono già in possesso di polizza RC professionale obbligatoria devono approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione all’Ecobonus.
Anche una RC professionale con massimale elevato e “all risk” (che copre tutti gli eventi rischiosi che si possano manifestare, salvo esclusioni) non è sufficiente per svolgere l’attività di asseveratore per il Superbonus 110%.
Il professionista che vuole operare come asseveratore deve quindi stipulare una polizza ad hoc, che integri la sua RC professionale.
La durata della RC professionale asseverazione è un altro punto chiave
Le verifiche fiscali relative al Superbonus possono avvenire:
- entro 8 anni, nel caso di cessione del credito,
- entro il 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di detrazione diretta.
Questo significa che la richiesta di danni all’asseveratore può arrivare anche a distanza di anni. Per questi motivi, molti ritengono che la scelta migliore per i professionisti sia di sottoscrivere anche una garanzia postuma di 10 anni successivamente alla scadenza della polizza.
Bisogna anche dire che in molti casi questa garanzia è prevista in automatico alla stipula della RC professionale asseverazione.
H2 Cosa copre polizza asseverazione per 110 di ABM BROKER?Concludiamo quest’articolo presentandovi le caratteristiche di una polizza per asseverazione 110 di ABM BROKER:
- copertura di tutte le asseverazionieffettuate dal professionista;
- massimali dal minimo di € 500.000, con possibilità di adeguamento in corso di validità di polizza, in base agli importi dei lavori asseverati (gli esperti assicurativi di ABM BROKER sono a disposizione per una soluzione disegnata per le tue esigenze).
A seconda dei casi le polizze possono includere anche:
- la garanzia postuma di 10 anni successivamente alla scadenza della polizza;
- la copertura retroattiva.
Le possibilità che ti offriamo per arricchire la tua copertura professionale sono molteplici. Scopri qual è la soluzione ideale per te.
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